Art. 89 · Cooperazione
ProtocolloSez. II

Art. 89

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Cooperazione

In vigore dal 28 dic 1985
Cooperazione Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-89