Art. 85 · Repressione delle infrazioni al presente Protocollo
ProtocolloSez. II

Art. 85

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Repressione delle infrazioni al presente Protocollo

In vigore dal 28 dic 1985
Repressione delle infrazioni al presente Protocollo 1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo. 2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo. 3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell', sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute: a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell' paragrafo 2 a iii; c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell' paragrafo 2 a iii; d) fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate; e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; f) usare perfidamente, in violazione dell', il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalità o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell' della IV Convenzione; b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o, dei civili; c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici. opere d'arte o luoghi 41 culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell' comma b, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari; e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente. 5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.
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