Art. 84 · Leggi di applicazione
ProtocolloTitolo V

Art. 84

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Leggi di applicazione

In vigore dal 28 dic 1985
Leggi di applicazione Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonché le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l'applicazione.
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