Art. 81 · Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie
ProtocolloTitolo V

Art. 81

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Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie

In vigore dal 28 dic 1985
Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie 1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinché possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà anche svolgere qualsiasi altra attività umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto. 2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Società della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attività umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.
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