Protocollo›Titolo II
Art. 8
30 / 145Terminologia
In vigore dal 28 dic 1985
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità;
b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo;
c) con l'espressione "personale sanitario" si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e, sia all'amministrazione di unità sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:
i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che è assegnato a organismi di protezione civile;
ii) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre società nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;
iii) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indicato nell', paragrafo 2;
d) con l'espressione "personale religioso" si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:
i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
ii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;
iii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell', paragrafo 2;
iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto.
L'assegnazione del personale religioso a dette unità può essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k;
e) con l'espressione "unità sanitarie" si intendono gli stabilimenti e altre formazioni, militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento - compresi i primi soccorsi - dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Le unità sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;
f) con l'espressione "trasporto sanitario" si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;
g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorità competente di una Parte in conflitto;
h) con l'espressione "veicolo sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra;
i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanitarie" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua;
j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aerea;
k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono "temporanei" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni "personale sanitario", "unità sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unità e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;
l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;
m) con l'espressione "segnale distintivo" si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitario.
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