Art. 74 · Riunione delle famiglie divise
ProtocolloSez. III

Art. 74

74 / 145

Riunione delle famiglie divise

In vigore dal 28 dic 1985
Riunione delle famiglie divise Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-74