Protocollo›Sez. III
Art. 74
74 / 145Riunione delle famiglie divise
In vigore dal 28 dic 1985
Riunione delle famiglie divise
Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.
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