Art. 69 · Bisogni essenziali nei territori occupati
ProtocolloSez. II

Art. 69

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Bisogni essenziali nei territori occupati

In vigore dal 28 dic 1985
Bisogni essenziali nei territori occupati 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell' della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurerà anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lattereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto. 2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli della IV Convenzione, nonché dall' del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.
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