Art. 67 · Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile
Protocollo

Art. 67

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Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile

In vigore dal 28 dic 1985
Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile 1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione: a) che detto personale e dette unità siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell', e vi si dedichino in via esclusiva; b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto; c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovrà essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identità indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto; d) che detto personale e dette unità siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell', paragrafo 3 si applicheranno anche in questo caso; e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilità, e non commetta, o on sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria; f) che detto personale e dette unità svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. È vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nel comma a e b. 2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sarà considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potrà, nel suo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione però, se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario. 3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unità militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovrà essere di dimensioni appropriate. 4. Gli edifici e il materiale delle unità militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessità militare imperiosa, non potranno però essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.
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