Art. 64 · Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento
Protocollo

Art. 64

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Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento

In vigore dal 28 dic 1985
Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento 1. Gli si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all' sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sarà notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate. 2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso, il coordinamento internazionale di dette attività di protezione civile. In tali casi, le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti. 3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le attività degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui essa sia in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.
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