Art. 48 · Regola fondamentale
ProtocolloTitolo IV

Art. 48

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Regola fondamentale

In vigore dal 28 dic 1985
Regola fondamentale Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.
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