Art. 46 · Spie
ProtocolloSez. II

Art. 46

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Spie

In vigore dal 28 dic 1985
Spie 1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio, non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia. 2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate. 3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio. 4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria e che abbia svolto attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.
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