Art. 4 · Statuto giuridico delle Parti in conflitto
ProtocolloTitolo I

Art. 4

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Statuto giuridico delle Parti in conflitto

In vigore dal 28 dic 1985
Statuto giuridico delle Parti in conflitto L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.
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