Art. 32 · Principio generale
ProtocolloSez. III

Art. 32

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Principio generale

In vigore dal 28 dic 1985
Principio generale Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-32