Art. 26 · Aeromobili sanitari nelle zone contatto o similari
ProtocolloSez. II

Art. 26

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Aeromobili sanitari nelle zone contatto o similari

In vigore dal 28 dic 1985
Aeromobili sanitari nelle zone contatto o similari 1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonché nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali. 2. Con l'espressione "zone di contatto" si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.
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