Protocollo›Sez. II
Art. 22
44 / 145Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio
In vigore dal 28 dic 1985
Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio
1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:
a) le navi descritte negli della II Convenzione;
b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
c) il loro personale e il loro equipaggio;
d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo,
si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell' della II Convenzione.
Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, nè catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo.
2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell' della II Convenzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purchè siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.
3. Le imbarcazioni descritte nell' della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-22