Protocollo›Titolo II
Art. 16
38 / 145Protezione generale della missione medica
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione generale della missione medica
1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un'attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano un'attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti ei malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.
3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.
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