Protocollo›Titolo II
Art. 12
34 / 145Protezione delle unità sanitarie
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione delle unità sanitarie
1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purchè rispondano ad una delle condizioni seguenti:
a) appartenere a una delle Parti in conflitto;
b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle Parti in conflitto;
c) essere autorizzate conformemente agli paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione.
3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1.
4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.
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