Art. 101 · Registrazione
ProtocolloTitolo VI

Art. 101

100 / 145

Registrazione

In vigore dal 28 dic 1985
Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all' della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informerà anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-101