Art. 100 · Notifiche
ProtocolloTitolo VI

Art. 100

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Notifiche

In vigore dal 28 dic 1985
Notifiche Il depositario informerà le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli ; b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli ; d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all' paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo più rapido; e) delle denunzie notificate conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-100