Protocollo›Titolo I
Art. 1
23 / 145Principi generali e campo di applicazione
In vigore dal 28 dic 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
(Protocollo I)
Preambolo
Le Alte Parti contraenti
Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli,
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l'applicazione,
Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite,
Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite,
Hanno convenuto quanto segue:
Principi generali e campo di applicazione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell' comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sè stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-1