Allegato II›Titolo II
Art. 6
123 / 145Azione penale
In vigore dal 28 dic 1985
Azione penale
1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:
a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro sè stesso o a confessarsi colpevole.
3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.
5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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