Art. 4 · Garanzie fondamentali
Allegato IITitolo II

Art. 4

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Garanzie fondamentali

In vigore dal 28 dic 1985
Garanzie fondamentali 1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore; delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti. 2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1: a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali; b) le punizioni collettive; c) la cattura di ostaggi; d) gli atti di terrorismo; e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore; f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma; g) il saccheggio; h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti. 3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente: a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia; b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise; c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, nè autorizzati a prendere parte alle ostilità; d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilità e vengono catturati; e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.
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