Art. 27 · Registrazione
Allegato IITitolo V

Art. 27

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Registrazione

In vigore dal 28 dic 1985
Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all' della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informerà anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-27