Art. 2 · Campo di applicazione personale
Allegato IITitolo I

Art. 2

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Campo di applicazione personale

In vigore dal 28 dic 1985
Campo di applicazione personale 1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell', senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole"). 2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso, nonché quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà.
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