Allegato I
Art. 2
103 / 145Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo
In vigore dal 28 dic 1985
Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo
1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell' del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1.
Modello di carta d'identità (formato: 74 mm x 105 mm)
Figura 1
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identità analoghe a quella descritta nell' del presente Regolamento, detto personale potrà ricevere un certificato, firmato dall'autorità competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualità di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovrà indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua età al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonché il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovrà recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-2