Art. 15 · Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose
Allegato IITitolo IV

Art. 15

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Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.
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