Art. 13 · Protezione della popolazione civile
Allegato IITitolo IV

Art. 13

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Protezione della popolazione civile

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole. 2. nè la popolazione civile in quanto tale, nè le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.
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