Allegato I
Art. 1
102 / 145Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente
In vigore dal 28 dic 1985
Allegato I
Regolamento relativo all'identificazione
Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente
1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell' paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe:
a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca;
b) essere fatta di materiale il più resistente possibile;
c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lingue);
d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua età al momento del rilascio della carta), nonché il suo numero di matricola se ne ha uno;
e) indicare la qualifica in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo;
f) recare la fotografia del titolare, nonché la sua firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue;
g) recare il timbro e la firma dell'autorità competente;
h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta.
2. La carta d'identità sarà di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura 1. All'inizio delle ostilità, le Parti, in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identità da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identità sarà compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorità che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate.
3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potrà essere privato della carta d'identità. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.
Storico versioni
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