Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.
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