Art. 1
In vigore dal 27 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-rd-1