Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 27 dic 1985
. 1. Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se non provvede ad estradarlo, sarà obbligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione, sia che il reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle proprie autorità competenti perché esercitino l'azione penale secondo la procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorità prenderanno la loro decisione alle stesse condizioni che per qualunque altro reato di diritto comune di natura grave, ai sensi della legislazione di detto Stato. 2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento per uno dei reati di cui all' godrà di un trattamento equo in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova.
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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-8