Convenzione
Art. 5
5 / 20In vigore dal 27 dic 1985
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1. Ciascuno Stato parte adotterà i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall' che vengono commessi:
a) nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
b) da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio;
c) al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure;
d) contro un ostaggio che è cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno.
2. Ciascuno Stato parte adotterà altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all', nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-5