Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 27 dic 1985
. 1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle parti può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un'istanza in conformità allo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che avrà formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità, alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.
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