Convenzione
Art. 1
1 / 20In vigore dal 27 dic 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi
Gli Stati parti della presente Convenzione,
Tenendo presenti gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati.
Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Riaffermando i principi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale.
Considerando che la cattura di ostaggi è un reato che preoccupa seriamente la comunità internazionale e che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato.
Convinti della necessità impellente di sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci tendenti a prevenire, reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale.
Hanno convenuto quanto segue:
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1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito "ostaggio"), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioè, uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio.
2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque:
a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o;
b) si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.
Storico versioni
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