Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 27 dic 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi Gli Stati parti della presente Convenzione, Tenendo presenti gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati. Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Riaffermando i principi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale. Considerando che la cattura di ostaggi è un reato che preoccupa seriamente la comunità internazionale e che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato. Convinti della necessità impellente di sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci tendenti a prevenire, reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale. Hanno convenuto quanto segue: . 1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito "ostaggio"), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioè, uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio. 2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque: a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o; b) si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.
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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-1