Art. 13
LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595
In vigore dal 20 nov 1985
Norme transitorie e finali
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, un decreto avente valore di legge ordinaria, per razionalizzare, coordinare e riunire in un testo unico le norme relative alle prestazioni di cui al precedente , al fine di garantire la loro uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale.
2. La definizione delle piante organiche provvisorie è pregiudiziale all'approvazione del piano sanitario della regione o della provincia autonoma. Le piante organiche definitive delle unità sanitarie locali sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore del piano sanitario della regione o della provincia autonoma, in conformità alle indicazioni del piano medesimo.
3. Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo delle unità sanitarie locali che non trovi collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali della regione o della provincia autonoma è provvisoriamente utilizzato in soprannumero riassorbibile nell'ambito dell'unità sanitaria locale di appartenenza, con carico di assorbimento nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
4. Nella prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificato, da ultimo, dall' della presente legge, il piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e presentato dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla presentazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88.
5. Le disposizioni precettive concernenti l'applicazione del predetto piano sanitario nazionale e le norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1986-88 sono contenute rispettivamente nel titolo II e nel titolo III della presente legge.
6. Per il triennio 1986-88 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti e approvati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento con atto non legislativo. Entro lo stesso termine le regioni che hanno già approvato il piano sanitario regionale sono tenute ad adeguarlo alle indicazioni della presente legge.
7. Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 ottobre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DEGAN, Ministro della sanità
Visto il Guardasigilli, MARTINAZZOLI
Nota all', comma 3:
Il testo degli articoli 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 761/1979 è riportato nella nota all', comma 8.
Storico versioni
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