Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 nov 1985
Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all' della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all', nonché nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all' della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) caratteristiche degli impianti; b) igiene dell'alimentazione; c) accudimento; d) adempimento a carico dei privati; e) attività relative alla macellazione; f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.
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