Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 27 nov 1985
1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aerazione adeguata. 2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-3