Convenzione
Art. 24
16 / 24In vigore dal 27 nov 1985
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione:
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli ;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle, disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell';
f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell', nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.
IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-24