Convenzione
Art. 20
12 / 24In vigore dal 27 nov 1985
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-20