Convenzione
Art. 16
8 / 24In vigore dal 27 nov 1985
1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.
2. È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).
3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti:
mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello;
elettronarcosi;
anestesia con il gas.
4. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-16