Art. 13
Convenzione

Art. 13

5 / 24
In vigore dal 27 nov 1985
Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-13