Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Articolo 2 1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare Art. 3 Articolo 3 1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante l Art. 12 Articolo 12 Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima d Art. 13 Articolo 13 Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali del Art. 14 Articolo 14 È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, le Art. 15 Articolo 15 Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'a Art. 16 Articolo 16 1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, g Art. 17 Articolo 17 1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relativ Art. 18 Articolo 18 1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali dell Art. 19 Articolo 19 Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi de Art. 20 Articolo 20 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consigli Art. 21 Articolo 21 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Minist Art. 22 Articolo 22 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del pr Art. 23 Articolo 23 1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la Art. 24 Articolo 24 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri de sezione I Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio
Art. 4 Articolo 4 1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura. 2. Una attrezz Art. 5 Articolo 5 1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli s Art. 6 Articolo 6 1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quan sezione II Ricovero degli animali
Art. 7 Articolo 7 1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o cli sezione III Cura degli animali
Art. 8 Articolo 8 1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviat Art. 9 Articolo 9 1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto sezione IV Altre disposizioni
Art. 10 Articolo 10 Ciascuna delle Parti Contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di c Art. 11 Articolo 11 Ciascuna delle Parti Contraenti può prevedere affinché le disposizioni del Cap Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360