Art. 31
ConvenzioneTitolo III

Art. 31

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In vigore dal 8 nov 1985
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea: a) le firme; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore della presente convenzione; d) le comunicazioni fatte in applicazione degli ; e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-31