Convenzione›Titolo III
Art. 31
30 / 33In vigore dal 8 nov 1985
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:
a) le firme;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
d) le comunicazioni fatte in applicazione degli ;
e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-31