Art. 29
ConvenzioneTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 8 nov 1985
1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successive al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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