Convenzione›Titolo II
Art. 22
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In vigore dal 8 nov 1985
Riserve
1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:
a) l', paragrafo 1;
b) l', paragrafo 1, lettera e).
2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione della convenzione conformemente all', paragrafo 2, ogni Stato contraente potrà anche esprimere una o più riserve con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori previsti dall'estensione.
3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-22