Convenzione›Titolo II
Art. 11
11 / 33Incapacità
In vigore dal 8 nov 1985
Incapacità
In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese; una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-11