Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 8 nov 1985
. 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento richiede, mediante commissione rogatoria, al tribunale dell'altro Stato indicato al paragrafo 4, di far procedere alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nonché di ogni altra decisione ad essa relativa, qualora si debba presumere che in quest'ultimo Stato si trovino creditori o beni del debitore. 2. Il tribunale richiesto deve provvedere a far tradurre le decisioni che gli vengono trasmesse ed a farle pubblicare nelle forme previste dalla legislazione del proprio Stato. Inoltre, sempre in conformità a detta legislazione, il tribunale richiesto deve far procedere alla trascrizione delle decisioni nei registri pubblici ed adottare le misure necessarie affinché la corrispondenza indirizzata al fallito sia consegnata al curatore. Il tribunale richiesto comunica, al più presto, al tribunale richiedente le misure adottate. 3. Lo Stato del tribunale richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato del tribunale richiedente il rimborso delle spese di pubblicazione e di trascrizione. 4. Il tribunale al quale è rivolta la commissione rogatoria è, in Italia, la corte d'appello di Roma e, in Austria, il tribunale di commercio di Vienna. Detto tribunale trasmette la commissione rogatoria ad altro tribunale dello stesso Stato qualora non possa provvedere direttamente all'esecuzione delle misure richieste.
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