Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 8 nov 1985
. 1. I tribunali dello Stato contraente nel quale è stato dichiarato il fallimento sono riconosciuti competenti qualora si siano pronunciati su azioni che, secondo la legislazione di uno dei due Stati, derivino direttamente dal fallimento. 2. Qualora ad un tribunale di uno degli Stati contraenti, riconosciuto competente in applicazione del paragrafo 1, sia stata proposta una delle azioni menzionate nel predetto paragrafo 1, qualsiasi tribunale dell'altro Stato contraente, che venga ulteriormente adito per una controversia tra le stesse parti e relativa allo stesso oggetto, deve dichiarare la propria incompetenza sulla controversia, a meno che, nel frattempo, l'incompetenza del tribunale primo adito non sia stata pronunciata.
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