Convenzione
Art. 21
21 / 21In vigore dal 8 nov 1985
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1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Vienna.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale è stata notificata all'altro Stato.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Roma il 12 luglio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
Luciano RADI
Per la Repubblica d'Austria
Georg SCHLUMBERGER
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-21