Convenzione
Art. 20
20 / 21In vigore dal 8 nov 1985
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Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-20