Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 8 nov 1985
. 1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1) una copia autentica della decisione; 2) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformità all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. La parte che intende far valere, nell'altro Stato contraente, una decisione resa in una delle procedure menzionate al paragrafo 1 dell' deve produrre, inoltre: 1) se la decisione è stata pronunciata in Austria, una attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia in cosa giudicata; 2) se la decisione è stata pronunciata in Italia, una attestazione del cancelliere comprovante che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione. 3. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. 4. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da una traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati. 5. I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, nè di legalizzazione, nè di altro requisito formale equivalente.
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